concessione abusiva di credito banca e finanziamento nullo

Quali adempimenti a carico della banca per evitare contestazioni di nullità per abusiva concessione del credito

Sentenza Corte di cassazione n. 19267 del 2026

«Ai fini della corretta valutazione del merito creditizio delle micro, piccole e medie imprese, gli standard regolamentari UE (Linee guida EBA sulla concessione e il monitoraggio dei prestiti, recepite da Banca d’Italia) impongono che l’intermediario utilizzi informazioni adeguate e documentate anche in ordine alla posizione fiscale del cliente (“evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali”); ne consegue che il giudice di merito non può legittimamente escludere in radice la necessità di acquisire documentazione fiscale e previdenziale in sede istruttoria, dovendo verificare caso per caso se, alla luce dei dati contabili e delle risultanze disponibili (comprese eventuali discrasie interne), l’omessa acquisizione di tali informazioni si ponga in contrasto con il parametro della diligenza professionale del bonus argentarius»

Sentenza Cassazione civile, Sezione I, 11 giugno 2026, n. 19267

Commento legale dei nostri esperti

Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di abusiva concessione di credito.
Una società finanziaria effettuava l’insinuazione al passivo fallimentare e il Giudice Delegato escludeva il credito.
La società proponeva opposizione allo stato passivo ed il Tribunale accoglieva la domanda. In particolare, statuiva il Tribunale, la Curatela, ritualmente costituitasi nel procedimento di opposizione, non aveva provato che la banca fosse a conoscenza dello stato di decozione della società e, quindi, negava la natura abusiva del finanziamento concesso.
In particolare, osservava il Tribunale che «non appariva necessario da parte della banca richiedere al cliente ed esaminare il certificato dei carichi pendenti risultante al sistema informativo dell’anagrafe tributaria o il Durc ai fini dell’istruttoria della pratica di concessione del finanziamento e dell’esame della meritevolezza dell’imprenditore richiedente».
In tema di concessione abusiva di credito è opportuno richiamare l’orientamento ormai consolidato secondo cui, il finanziamento erogato da una banca (o un altro soggetto) in una situazione di sostanziale decozione della società è nullo per contrarietà al precetto penalistico di cui all’art. 217, comma 1 n. 4 L. Fall. (oggi art. 323 comma 1, lett. d C.C.I.I.). Si veda sul punto Cass. 16706/2020.
La nullità del finanziamento deriva quindi dal concorso della banca / società finanziatrice nel reato di bancarotta semplice; esso non deriva direttamente dalla violazione delle norme in tema di sana e prudente gestione (che sono l’esplicazione in ambito bancario del generale precetto secondo cui «nell’adempimento di un’obbligazione professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo all’attività esercitata» (art. 1176, comma 2 c.c.)). Tali norme, essendo norme di condotta, non possono determinare la nullità del contratto concluso in loro violazione (cfr. S.U. Rordorf n. 26725/2007).
La Curatela censurava in Cassazione la sentenza del Tribunale denunciando la violazione dell’art. 1176 c.c. nella parte in cui aveva ritenuto che la società finanziatrice avesse agito nel rispetto dei principi di diligenza professionale, declinato nel caso di intermediari creditizi come “sana e prudente gestione”.
La Cassazione accoglie il ricorso affermando che non esiste un automatismo in base al quale la banca al fine di valutare il merito creditizio la banca sia costretta ad acquisire il certificato dei carichi fiscali e/o il DURC; tuttavia, la necessità di reperire tale documento deve essere valutata caso per caso a seconda delle peculiarità della fattispecie.
Conclude la corte affermano che «Il Tribunale, allora, ha falsamente applicato l’art. 1176, secondo comma, c.c., attraverso l’affermazione secca e apodittica dell’esonero integrale degli istituti di credito – in ogni caso e sempre – dall’obbligo di procedere all’acquisizione, nel corso dell’istruttoria, anche della documentazione fiscale sol perché i dati di bilancio corrispondano a quelli delle dichiarazioni dei redditi (il che è cosa ovvia per il principio di derivazione)».
Ne consegue che, per quanto non sussista un obbligo generalizzato da parte della banca di acquisire il DURC e il certificato dei debiti tributari prima di erogare un finanziamento, l’effettuazione di detta attività cautelativa sicuramente può mettere al riparo da future contestazioni circa l’abusività del finanziamento erogato.
Dall’altra parte, il Curatore di una liquidazione giudiziale mediante analisi del DURC e del certificato dei debiti tributari potrà valutare se un dato finanziamento può considerarsi abusivo e quindi escludere il creditore bancario dal passivo fallimentare.


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