Limiti di operatività della procedura di esdebitazione fallimentare per i creditori che non partecipano al concorso. La parola alla Corte Costituzionale
Sentenza Tribunale di Verona 18/7/2025
«Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 278, comma 2, CC.II., per contrasto con gli artt. 3, 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 23 della direttiva UE 2019/1023 del 20 giugno 2019, nella parte in cui rende inoperante l’esdebitazione nei confronti di creditori volontariamente non insinuati al passivo, nel caso in cui i creditori insinuati di pari grado siano stati integralmente soddisfatti»
Sentenza Tribunale di Verona 18 luglio 2025 – Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale
Commento legale dei nostri esperti
Nell’ordinanza di rimessione in commento il Tribunale di Verona dubita della legittimità costituzionale dell’art. 278, comma 2, CCII.
La norma di cui all’art. 278 CCII disciplina l’esdebitazione nell’ambito del codice della crisi d’impresa.
Al comma 1 si precisa che la procedura di esdebitazione «comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata».
Al comma 2 si prevede che, nei confronti dei creditori che non hanno partecipato al concorso, «l’esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado». In altri termini, se all’interno del concorso i creditori chirografari ottengono una percentuale di soddisfazione del 20%, per i creditori che non hanno insinuato al passivo il credito l’esdebitazione opera per il residuo 80%.
Il caso di specie nasce da una situazione del tutto peculiare: strumentalmente i creditori non hanno effettuato l’insinuazione al passivo, i creditori di pari grado insinuati sono stati soddisfatti al 100% e, pertanto, l’esdebitamento con riferimento ai non insinuati avrebbe dovuto operare per la percentuale dello 0% (rectius non avrebbe operato).
Il Tribunale di Verona dubita della legittimità costituzionale di tale disciplina poiché in contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza poiché, di fatto, l’operatività dell’esdebitazione del fallito risulta subordinata ad una scelta discrezionale del creditore (effettuare o meno l’insinuazione al passivo).
A questo punto resta da attendere quale sarà il responso della Consulta.
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