Serve la data certa della scrittura privata ai fini dell’insinuazione al passivo
Sentenza Corte di cassazione n. 2011 del 30 gennaio 2026
«L’assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto non può essere sostituita da altra prova ed il creditore non può, conseguentemente, far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito che si fondi sul detto titolo negoziale.»
Sentenza Corte Cassazione n. 2011/2026
Commento legale dei nostri esperti
Il Tribunale con decreto rigettava l’opposizione allo stato passivo proposto da un creditore bancario sulla base del presupposto che il contratto di finanziamento fonte del debito con il fallito non fosse munito di data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c..
L’istituto di credito proponeva ricorso per cassazione e la Corte rigettava il ricorso.
Osserva il Collegio di legittimità che, in tema di contratti per i quali la legge prevede la prova scritta ad substantiam (tra cui i contratti bancari ex art. 117, comma 1 TUB), la prova del contratto va data con documentazione avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento: la certezza della data non può essere reperibile aliunde, né essere ricavata a mezzo di presunzioni.
Il Tribunale aveva osservato che era del tutto irrilevante sul punto l’inclusione di detto credito nell’elenco dei creditori allegato alla proposta di concordato preventivo.
Tali principi, affermati in tema di fallimento / liquidazione giudiziale, devono ritenersi validi ed operanti anche con riferimento alla procedura di liquidazione controllata stante la sempre maggiore somiglianza tra le due procedure liquidatorie (si veda sul punto ad esempio Corte Cost. 121/2024 e Cass. 22914/2024).
Ne deriva che, per essere ammesso al passivo della liquidazione controllata, il creditore bancario dovrà fornire la prova del credito mediante produzione del contratto avente data certa anteriore all’apertura della liquidazione controllata.
In analogia con quanto sostenuto dal Tribunale in ordine all’irrilevanza dell’inclusione del credito nell’elenco dei creditori concordatari nell’ambito del concordato che ha preceduto il fallimento/liquidazione giudiziale, deve ritenersi del pari irrilevante, ai fini della prova della certezza della data, la richiesta di precisazione del credito da parte dell’OCC in sede di verifica dei debiti per la redazione della relazione particolareggiata ex art. 269, comma 2 CCII.
Tuttavia, siccome il Gestore della crisi nella fase della relazione ex art. 269, comma 2 CCII, tendenzialmente comunica a mezzo pec con i presunti creditori (anche bancari), questi ultimi potrebbero provare la certezza della data del contratto di finanziamento mediante produzione della pec con cui inviavano al gestore della crisi la copia del contratto di finanziamento concluso con il soggetto sovraindebitato.
Lo Studio Legale Ascione Ciccarelli è specializzato in diritto fallimentare.
Se hai bisogno di supporto legale in questo ambito, richiedi senza impegno un preventivo.
