La notificazione a mezzo PEC alla Pubblica Amministrazione quando deve ritenersi valida?
Sentenza Corte di cassazione n. 9902 del 17 aprile 2026
«La notificazione di una sentenza effettuata a mezzo PEC ad un indirizzo della pubblica amministrazione tratto da un pubblico elenco diverso dal Registro P.A., quando l’ente abbia un indirizzo valido in tale Registro, non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione ex art. 325 e 326 c.p.c.; la nullità non può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, dovendo questo decorrere solo da una notificazione eseguita nel rispetto delle forme telematiche prescritte.»
Sentenza Corte Cassazione n. 9902/2026
Commento legale dei nostri esperti
Nel caso di specie la corte di Cassazione tratta il tema della validità di una notifica effettuata a mezzo pec ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello presso cui la legge prevede che la notifica debba farsi.
Nel caso in esame era stata notificata una sentenza ad una Pubblica Amministrazione, non presso l’indirizzo pec contenuto nel P.P.A.A. (registro pubbliche amministrazioni dedicato alle comunicazioni giudiziarie), bensì presso l’I.P.A. (indice pubbliche amministrazioni).
Se il medesimo ente è registrato sia presso l’I.P.A. che presso il P.P.A.A., la notificazione sarà valida solo se effettuato all’indirizzo pec risultante da quest’ultimo registro.
Ne deriva, la nullità della notificazione effettuata con la conseguente inidoneità della notifica a far decorrere il termine breve per l’appello della sentenza.
Come diretta conseguenza la sentenza della Corte d’Appello, che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello perché proposto oltre il termine breve, è stata cassata.
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